Con
competenza per materia e sull'intera chiesa latina, la congregazione
cura tutto ciò che concerne la formazione del clero e l'istruzione
scientifica cattolica sia del clero come dei laici.
[Restando ferma
(R.E.U.*
art. 76)
la
competenza della congregazione dei religiosi e degli istituti secolari
in ciò che si riferisce alla formazione dei religiosi in
quanto tali, e la competenza della congregazione per l'evangelizzazione
dei popoli.]
È
divisa in tre uffici:
1°
ufficio, si occupa del governo, della disciplina e della
amministrazione dei seminari; in particolare procede all'esame e
alla approvazione degli statuti dei seminari regionali ed interregionali,
e concede le dispense previste dal codice per l'accesso ai seminari
e per la durata dei corsi di studio necessari per l'ordinazione.
2° ufficio, vigila sulle università,
facoltà, atenei e altre istituzioni o associazioni di studi
superiori che si denominano cattoliche e sono in qualche modo dipendenti
dall'autorità della chiesa, non escluse le istituzioni dirette
da religiosi e laici. Esso, inoltre, svolge un'intensa attività
promozionale per la dotazione alle università cattoliche
di istituti di ricerca scientifica e artistica, e di cattedre di
teologia con insegnamento diretto ai laici, per la cooperazione
e il mutuo aiuto tra le università cattoliche e le loro associazioni
nazionali e internazionali, per la creazione di convitti e centri
universitari cattolici presso le università non cattoliche.
Ad esso compete, infine, dettare norme per le accademie e le biblioteche,
eccetto la vaticana.
3° ufficio, ha competenza soprattutto
sulle scuole, vigilando su tutte le scuole di ogni genere e grado,
inferiori alle università e alle facoltà, e sugli
istituti di istruzione e di educazione dipendenti dall'autorità
ecclesiastica, e cura l'erezione di scuole parrocchiali e diocesane:
fanno eccezione le scuole che preparano alla vita religiosa che
dipendono dalla congregazione per il clero e gli istituti religiosi.
Struttura
di direzione:
- cardinale prefetto,
- cardinali membri (cso il cardinale prefetto della congregazione
dei vescovi),
- vescovi diocesani (7),
- segretario,
- sottosegretario,
- consultori (cso il segretario della congregazione dei vescovi),
-
visitatore dei seminari d'Italia
[cfr Motu proprio Praecipue sane del 24 aprile 1931]
Presso
la congregazione agisce la:
- Pontificia opera delle vocazioni sacerdotali, disciplinata
da un proprio statuto e da speciali norme, che lavora per promuovere
e incoraggiare le iniziative adatte alla nascita e allo sviluppo
delle vocazioni sacerdotali; è presieduta dal cardinale prefetto
della congregazione e, in sua assenza, dal segretario della medesima
congregazione.
«segue
1983»
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