Si
articola in:
UFFICI:
[rispondono ad una finalità più spiccatamente strumentale,
dovendo garantire un funzionamento ordinato delle strutture materiali
serventi a disposizione della Santa Sede e della persona del pontefice]
- Cancelleria apostolica: presiede alla spedizione
dei documenti pontifici;
è governata dal cardinale cancelliere (di diritto notaro
del concistoro) con l'aiuto di un reggente.
- Prefettura economica della Santa Sede: vigila sulle
amministrazioni dei beni della Santa Sede
(R.E.U.* art. 117);
Le sono affidati i seguenti incarichi:
a) riceve la relazione sullo stato patrimoniale ed economico, e
il bilancio preventivo e consuntivo delle spese, da tutti gli amminsitratori
di beni che dipendono dalla Santa Sede, anche quando tali amministrazioni
godono di parziale o totale autonomia: resta fuori di questo
dovere di vigilanza solo lo IOR
(Istituto delle opere di religioni);
b) esamina i documenti predetti in modo che il cardinale presidente
possa presentare al pontefice il bilancio generale consultivo e
il bilancio preventivo;
c) coordina e vigila su tutti gli investimenti della Santa Sede;
d) esamina i progetti di lavori e vigila sulla loro realizzazione;
e) fissa le percentuali da versare all'amministrazione generale
del patrimonio della Santa Sede a titolo di contributo per le spese;
f) esamina ciò che eccede la ordinaria amministrazione facendone
relazione al papa;
g) è competente ad occuparsi dei danni subiti dal patrimonio
della Santa Sede agendo anche in via giudiziaria: le azioni penali
o civili sono deferite a un tribunale competente o a una commissione
creata appositamente, oppure, per decisione del papa, alla romana
rota.
È
diretta da una commissione di tre cardinali, da un prelato segretario,
e composta da diversi membri con competenze tecniche diverse.
- Camera apostolica: amministra i beni della sede
apostolica in periodo di sede vacante.
È presieduta dal cardinale camerlengo o, in caso di suo impedimento,
dal vice camerlengo.
Al momento della scomparsa del pontefice, spetta al cardinale camerlengo
di certificarne la morte, apporre i sigilli alle sedi private del
papa, dare la notizia al cardinale vicario perché provveda
ad informare la popolazione romana. Gli compete di prendere possesso
dei palazzi vaticani, del palazzo del Laterano e di Castelgandolfo,
e di esercitare su di essi la vigilanza, nonché stabilire,
sentiti i cardinali che presiedono ai tre ordini, tutto quanto è
necessario per le esequie del pontefice.
- Amministrazione del patrimonio della sede apostolica:
con uguale funzione della precedente ma in periodo di sede plena.
È diretta da un cardinale presidente, assistito da un consiglio
di cardinali e da un segretario, ed è strutturata in due
sezioni:
. Sezione ordinaria, cura l'amministrazione del patrimonio
della Santa Sede, vigilando anche sugli uffici amministrativi della
prefettura dei palazzi apostolici;
. Sezione straordinaria, guidata da un delegato e regolata
da proprie norme speciali, adempie gli incarichi che le vengono
affidati dal papa e in particolare, dal 1929 (Motu
Proprio del 7 giugno 1929) gestisce i fondi che il governo italiano
versa alla Santa Sede in esecuzione della convenzione finanziaria
allegata al Trattato del Laterano.
- Prefettura della casa pontificia o del palazzo apostolico:
presiede al palazzo apostolico e assiste il pontefice in Vaticano
o dovunque si rechi (sia negli spostamenti dal palazzo apostolico
alla città di Roma sia nei viaggi fuori Roma per la cui organizzazione
collabora con la segreteria di stato).
Altro suo compito è quello di curare tutti gli aspetti, tranne
quello liturgico, delle udienze pontificie, soprattutto quelle solenni
ai capi di stato o nelle quali intervengono rappresentanti accreditati
presso la Santa Sede.
È diretta dal prelato prefetto, coadiuvato dal reggente.
- Ufficio centrale di statistica: raccoglie e ordina
informazioni necessarie per tutti i dicasteri della curia e per
altre autorità ecclesiastiche;
ALTRI UFFICI:
-
Consiglio per i laici
competente in materia di apostolato e di disciplina delle attività
del laicato nella chiesa;
strutturato in via definitiva con Motu Proprio Apostolatus Peragendi,
del 10 dicembre 1976, ha come finalità primaria quella di
promuovere l'apostolato dei laici e di contribuire a sempre meglio
definire il ruolo del laicato nella chiesa anche in rapporto alla
gerarchia ecclesiastica.
È
composto da:
. Presidente, cardinale,
. Vicepresidente, vescovo,
. Comitato di presidenza, cardinali,
. membri, ecclesiastici e laici tutti con voto deliberativo,
. consultori, ecclesiastici
e laici.
- Pontificia commissione di studi "Iustitia
et Pax"
promuove studi e iniziative per la giustizia e il progresso sociale
nel mondo;
ristrutturata
con Motu Proprio Iustitiam et pacem,
ha come scopo essenziale quello di promuovere nella chiesa coscienza
e consapevolezza deiproblemi del mondo contemporaneo e di ciò
che per risolvere questiproblemi può essere fatto dai cattolici
come singoli e come comunità, sioprattutto inrelazione ai
temi dellapace, del progresso dei paesi sottosviluppati e delal
giustizia sociale tra ipopoli.
È
composta da:
. Presidente, cardinale,
. membri, ecclesiastici e laici,
. segretario,
. sottosegretario,
. consultori, ecclesiastici
e laici.
-
Pontificio consiglio per la famiglia
di recente istituzione, promuove la cura pastorale della famiglia
e dell'apostolato familiare nonché il coordinamento delle
iniziative sul problema della procreazione responsabile e della
difesa della vita umana in tutto l'arco della sua esistenza.
È
composto da:
. Presidente, cardinale,
. Comitato, vescovi di tutto il mondo,
. membri, laici coniugati, uomini e donne, rappresentativi
di diverse aree geografiche e culturali.
-
Pontificio consiglio per la cultura
sorto con lo scopo di favorire il dialogo e la collaborazione tra
chiesa e culture.
È
composto da:
. Comitato di presidenza,
. Comitato esecutivo,
. Consiglio internazionale, raccoglie esponenti della cultura
cattolica.
TRIBUNALI:
[svolgono funzioni di governo in senso stretto in campo giudiziario.]
In
ordine di importanza:
I-Tribunale
supremo della segnatura apostolica:
provvede a disciplinare l'attività dei tribunali inferiori
e a dirimere i conflitti di competenza tra i dicasteri della curia.
È articolato in due sezioni:
I
Sezione, giudica con potestà ordinaria:
a) le querele di nullità, le richieste di restitutio in
integrum ed altri ricorsi contro le sentenze rotali;
b) i ricorsi nelle cause sullo stato delle persone, che la rota
romana rifiutò di ammettere a nuovo esame;
c) le eccezioni di sospetto ed altre cause contro gli uditori della
rota per atti posti durante l'esercizio delle loro funzioni;
d) dirime i conflitti di competenza tra due tribunali ecclesiastici
che non abbiano un tribunale superiore comune.
Essa, inoltre, con potestà delegata, decide sulle domande
presentate al papa intese a deferire una causa alla rota con effetto
immediato.
Ancora, svolge le attribuzioni che alcuni concordati tra Santa Sede
e Stato prevedono soprattutto in materia matrimoniale; mentre provvede
a prorogare la competenza dei tribunali, a promuovere e ad approvare
la erezione dei tribunali regionali e interregionali, e può
estendere, sinché non si provveda altrimenti, il foro dei
pellegrini nell'urbe al processo della nullità del matrimonio,
almeno in casi molto gravi.
II
Sezione, di particolare importanza, presiede alla organizzazione
e disciplina della giustizia amministrativa che ha avuto in tempi
recenti un particolare sviluppo nell'ordinamento canonico.
.
Presidente: cardinale prefetto;
. Giudici: 11 cardinali che svolgono le funzioni di giudici
veri e propri con voto deliberativo.
Partecipano inoltre alla trattazione delle cause, con competenze
diverse, i:
. prelati votanti (anche con voto deliberativo intervengono
nelle discussioni, stendono le relazioni, ed esercitano alcuni poteri
nel corso del procedimento),
. prelati referendari (solo voto consultivo).
La struttura prevede poi:
. segretario (dirige l'attività e l'organizzazione
del tribunale),
. sottosegretario (svolge le funzioni di giudice istruttore)
. promotore di giustizia,
. difensore del vincolo,
. cancelliere (dirige l'ufficio di cancelleria che è
unico per le due sezioni).
La segnatura apostolica lavora attraverso due tipi di collegi, giudicanti:
1: composto da 5 cardinali,
2: comprende tutti i cardinali membri.
Le sentenze emesse sono inappellabili, salvo il ricorso al
pontefice per un nuovo esame da parte della stessa segnatura.
II-Sacra
romana rota: istituzionalmente
è il tribunale ordinario costituito dal pontefice per ricevere
gli appelli (can. 1443). Essa, però, è anche tribunale
di prima istanza: per le cause di cui al can. 1405, par. 3, per
le cause che il pontefice avoca a sé, o motu proprio
o su istanza delle parti e che affida alla rota.
Conseguentemente giudica in seconda istanza le cause trattate da
tribunali di primo grado e deferite per legittimo appello alla Santa
Sede, nonché le cause che essa stessa ha trattato in prima
istanza; e in terza o ulteriore istanza le cause giudicate dai tribunali
d'appello locali o da essa stessa in seconda istanza.
Una sua importante competenza è inoltre quella di giudicare
in ultimo grado tutte le cause di nullità del matrimonio,
a prescindere dal rito a cui appartengono le parti, ferme restando
le competenze in materia matrimoniale di altri dicasteri (o congregazioni).
Infine, è tribunale di appello per lo Stato della Città
del Vaticano, nelle cause di competenza del foro ecclesiastico.
. Presidente: il decano (uditore più anziano
e primus inter pares) che rappresenta il tribunale dirigendone
sostanzialmente l'organizzazione e la procedura.
. Uditori: appartenenti a diversi paesi.
I collegi giudicanti ordinari sono composti di tre uditori, mentre
le cause più importanti vengono discusse e giudicate di fronte
a tutto il collegio degli uditori (videntibus omnibus).
Al personale giudicante si aggiunge quello inquirente, ovvero il
promotore di giustizia che svolge le funzioni di pubblico
accusatore nelle cause penali e di tutore del bene pubblico in quelle
contenziose, e due difensori del vincolo che svolgono la
funzione di difesa del rapporto giuridico contestato nell'ambito
matrimoniale e della sacra ordinazione.
La Sacra Romana Rota è retta da norme approvate dal
papa (Normae Sacrae
Romanae Rotae tribunalis del 29 giugno 1934)
Aggregato è lo studio rotale presso cui si svolgono
corsi triennali con lo scopo di formare gli avvocati rotali, i futuri
giudici, promotori di giustizia e difensori del vincolo che agiranno,
in tali vesti, nel foro acclesiastico.
III -Sacra
penitenzieria apostolica:
esplica giurisdizione in foro interno, anche non sacramentale, ed
ha il compito di elargire favori, assoluzioni, dispense, commutazioni
di sanzioni e condoni (R.E.U.* art. 112).
Fondamento del ricorso alla penitenzieria è che l'oggetto
della richiesta sia riservato alla Santa Sede e che i fatti o gli
elementi da cui essa trae origine siano occulti o abbiano esclusiva
rilevanza interna.
.
Presidente: cardinale penitenziere maggiore;
. Reggente: dirige l'organizzazione del dicastero;
. Consiglio del penitenziere maggiore: composto da vari prelati
tra cui figurano un teologo, un datario, un correttore, un sigillatore,
un canonista, tutti nominati direttamente dal pontefice.
Funzionamento:
Il congresso si
riunisce
quotidianamente per trattare le questioni correnti, in una sede
quelle penitenziali, nell'altra le richieste d'indulgenze.
La segnatura,
che comprede l'intero consiglio del penitenziere, si
riunisce
mensilmente
per discutere le questioni più importanti: la decisione spetta
al cardinale penitenziere.
Nell'udienza
pontificia si affrontano le questioni che eccedono la competenza
del penitenziere maggiore.
CONGREGAZIONI (o DICASTERI)
[svolgono funzioni di governo in senso stretto in campo legislativo
ed esecutivo.]
1) -
per la dottrina della fede;
2) -
per la disciplina dei sacramenti
e per il culto divino;
3) -
per l'istruzione cattolica;
4) -
per le cause dei santi;
5) -
dei vescovi;
6) -
del clero;
7) -
dei religiosi e degli istituti secolari;
8) -
per le chiese orientali;
9) -
per l'evangeizzazione dei popoli
o di "propaganda fide".
Struttura di direzione (comune a tutti i dicasteri):
- cardinale prefetto: è nominato dal pontefice per
un periodo di 5 anni al termine del quale può essere confermato:
così come deve essere confermato dal nuovo papa entro tre
mesi dalla elezione;
- cardinali membri;
- vescovi diocesani (da 7 a 14);
- segretario: tra i prelati superiori di prima classe, è
nominato dal papa e dura in carica 5 anni, salvo conferma;
- sottosegretario:
tra
gli officiali
maggiori di prima classe;
- consultori: formano la consulta, la cui attività
(autonomamente regolata) è quella di esprimere il proprio
parere motivato sulle questioni più rilevanti che le vengono
sottoposte dal prelato superiore, su disposizione del cardinale
prefetto; essi fanno capo al prelato superiore che ne
presiede le riunioni e dirige la discussione, ma essi possono prestare
una collaborazione particolare quando vengono richiesti dei pareri
scritti su specifici argomenti, o quando concorrono alla stesura
ed elaborazione di atti e documenti del dicastero di cui fanno parte.
Le congregazioni lavorano normalmente attraverso vari organismi
quali il congresso, la riunone ordinaria e la assemblea
plenaria.
Uffici, tribunali e congregazioni rispondono ciascuno a finalità
diverse, ma devono poi agire e funzionare in un contesto coordinato
e programmato.
Per raggiungere questo scopo fanno da raccordo tra il pontefice
e i diversi organismi curiali due organismi:
- Segreteria di stato:
la guida è affidata al cardinale segretario di stato che
cessa dal suo incarico in caso di morte del pontefice; da lui dipende
il governatorato della Città del Vaticano; alla segreteria
sono annessi:
. pontificia commissione per le comunicazioni sociali: oltre
alla competenza generale sui rapporti tra problematicità
religiosa e mezzi di comunicazione sociale, le è affidata
la cura della sala stampa della Santa Sede e la filmoteca vaticana;
. ufficio centrale di statistica (vedi sopra);
- Sacro consiglio per gli affari pubblici della chiesa:
è presieduto dallo stesso segretario generale di stato, che
ne è cardinale prefetto, ma agisce poi con una autonomia
funzionale e strutturale;
accanto al presidente, che realizza il collegamento organico tra
il consiglio e segreteria di stato, opera il segretario che
svolge una funzione direttiva continuativa, e un sottosegretario.
Suo compito istituzionale è quello di curare tutti i rapporti
con i governi civili, favorire le relazioni diplomatiche con i governi
attraverso le rappresentanze pontificie nei singoli stati, attendere
alle questioni relative alle leggi civili, seguire le trattative
per i concordati, favorire e promuovere la cooperazione con gli
Stati, e promuovere le attività e le istituzioni culturali
che si sviluppano nei vari paesi in relazione alla chiesa e alla
problematica religiosa.
A questo consiglio fa capo anche la pontificia commissione
per la Russia che può agire con propria giurisdizione
per rendere più spedito l'esame del disbrigo delle questioni
e delle cause riguardanti i russi sia residenti in patria che all'estero.
La commissione per la Russia è presieduta dal segretario
del consiglio per gli affari pubblici e dal 1934 la sua giurisdizione
riguarda solo il clero e i fedeli russi di rito latino, mentre quelli
di rito orientale dipendono dalla congregazione per le chiese
orientali.
[L'archivio riveste particolare importanza storica e documentaria
perché vi sono conservati, tra gli altri, gli atti delle
negoziazioni che si svolgono per la stipula dei concordati tra la
Santa Sede e i diversi Stati.]
SEGRETARIATI
[di recente istituzione, i tre nuovi organismi hanno arricchito
la struttura curiale a seguito del rinnovato impulso ecumenico,
e universalista, dato dal Concilio Vaticano
II alla chiesa cattolica.]
-
Segretariato per l'unione dei cristiani
ha come scopo istituzionale quello di favorire la realizzazione
delle prospettive ecumeniche. Cura, di conseguenza, le relazioni
con le comunità cristiane non cattoliche, instaurando con
esse e le rispettive chiese il dialogo e ogni opportuno scambio
di esperienze; elegge gli osservatori cattolici per i convegni cristiani,
e indice e coordina riunioni cattoliche nazionali e internazionali
sui problemi ecumenici. Cerca di dare corretta interpretazione ai
principi cattolici sull'ecumenismo e di farli applicare, così
come presiede all'attuazione dei decreti conciliari sull'unione
tra i cristiani. Lo stesso segretariato ha competenza sulle questioni
che riguardano gli ebrei sotto il profilo religioso.
È composto da:
. Presidente, cardinale,
. Vicepresidente, cardinale,
. Membri, cardinali (tra i quali, come membri di diritto,
i cardinali prefetti della congregazione
per l'evangelizzazione dei popoli, e della congregazione
per le chiese orientali) e vescovi nominati dal pontefice,
. segretario,
. sottosegretario,
. consultori (tra i quali, come membri di diritto, i segretari
delle congregazioni su citate).
Aggregata
al segretariato, ma con una propria autonomia:
- Commissione per i rapporti religiosi con l'ebraismo.
-
Segretariato per i non cristiani
ha come scopo istituzionale quello di studiare le forme migliori
per avviare relazioni con coloro che non appartengono alla religione
cristiana, ma professano una religione e hanno un certo senso religioso
(R.E.U.*
art. 99).
È
composto da:
. Presidente, cardinale,
. Vicepresidente, cardinale,
. Membri, cardinali (tra i quali, come membri di diritto,
i cardinali prefetti della congregazione
per l'evangelizzazione dei popoli) e vescovi; tra questi
ultimi, alcuni nominati direttamente dal pontefice e altri proposti
dalle conferenze episcopali dei territori di missione,
. segretario,
. sottosegretario,
. consultori (numerosi vengono scelti da diverse parti del
mondo e soprattutto dai territori di missione).
Aggregata
al segretariato:
- Commissione per i rapporti religiosi con l'Islam.
-
Segretariato per i non credenti
ha come scopo istituzionale quello di promuovere studi sull'ateismo
per investigare le ragioni e instaurare, quando è possibile,
il dialogo con chi, pur non avendo una fede, accetta sinceramente
una collaborazione (R.E.U.*
art. 102).
È
composto da:
. Presidente, cardinale,
. Vicepresidente, cardinale,
. membri, cardinali e vescovi nominati dal pontefice,
. segretario,
. sottosegretario,
. consultori (numerosi).
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